PUNZONI DELL’ARGENTO ITALIANO DALL'UNITA’ D’ITALIA AI GIORNI NOSTRI

In questa sezione è presentato un breve excursus del sistema di punzonatura dell'argento in Italia, dall'unità d’Italia ai giorni nostri. Nel 1861, con l'unità d'Italia, viene introdotto un unico sistema di punzonatura dell'argento, abbandonando i vecchi metodi utilizzati nei vari Stati pre-unitari. La Legge 2 maggio 1872 ha liberalizzato la lavorazione dell'argento, introducendo solo un sistema di punzonatura facoltativa per la verifica del titolo dell'argento.


PUNZONI (LEGGE 2 MAGGIO 1872):


punzonatura facoltativa, argento 950/1000

punzonatura facoltativa, argento 900/1000

punzonatura facoltativa, argento 800/1000

All'epoca, gli argentieri italiani raramente sottoponevano i propri pezzi alla verifica e punzonatura ufficiale. Solitamente l'argento aveva solo il punzone '800' (titolo dell'argento 800/1000) e, qualche volta, anche il punzone personale dell'argentiere. Essendo un punzone non ufficiale non c'era alcuna uniformità nella forma del punzone '800'.


 

'800' con contorno ovale e sigla VM (le iniziali del produttore)

 

 

'800' senza contorno

 

 

'800' senza contorno accompagnato dal punzone dell'argentiere

 

 

'800' senza contorno

 

La legge 5 febbraio 1934 n. 305 dispone l'uso di un contrassegno uniforme per l'identificazione dell'argentiere. Il nuovo punzone identificativo consiste in una losanga contente:



un numero corrispondente al numero identificativo del produttore);


il fascio littorio (simbolo del fascismo);


due lettere (indicanti la sigla della provincia);



La losanga è accompagnata da un altro punzone ovale contenente il titolo dell'argento espresso in millesimi.






PUNZONI (LEGGE 5 FEBBRAIO 1934 n. 305):



 

'800' e losanga con i dati identificativi del fabbricante
in sequenza: numero / fascio / provincia

 

 

losanga e fascio littorio

 

 

titolo '800 in un contorno ovale

 


Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 Ottobre 1944 n. 313 prescrive l'eliminazione del fascio littorio dalla losanga. Nell'impossibilità di disporre immediatamente dei nuovi marchi per un certo periodo si sono utilizzati i vecchi punzoni, obliterando il fascio littorio. Nel periodo 1944/1946, sempre per l'indisponibilità dei nuovi punzoni, vengono anche usati in via provvisoria altri marchi non ufficiali.



PUNZONI (DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1944 n. 313):


losanga senza fascio littorio
numero / provincia


La Legge 30 gennaio 1968 n. 46 e il successivo D.P.R. 30 Dicembre 1970 n. 1496 hanno introdotto nuovi punzoni per la bollatura dei metalli preziosi. Il punzone dell'argento viene modificato introducendone uno di forma poligonale, mantenendo il numero del fabbricante e la sigla della provincia, ed aggiungendo sulla sinistra la stella della Repubblica Italiana. I titoli previsti dalle nuove norme sono 925, 835 e 800 per mille, inscrivendo la cifra in un contorno ovale. Questo sistema è tutt'ora in vigore.


PUNZONI (LEGGE 30 GENNAIO 1968 n. 46 e D.P.R. 30 DICEMBRE 1970 n. 1496 ):


poligono con 'stella'
stella / numero / provincia

 

titolo dell'argento in un contorno ovale

 

‘800’

 

 

‘925’

 

 


Il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 251 introduce una nuova disciplina per la punzonatura degli oggetti fabbricati con metalli preziosi ed appesantiti al loro interno da resina o mastice. Il nuovo punzone consiste in una R (abbreviazione di Riempito) all'interno di un contorno quadrato, unitamente ai numeri corrispondenti alla quantità di metallo prezioso contenuto dall'oggetto.


PUNZONI (DECRETO LEGISLATIVO 22 Maggio 1999, n. 251):


questo è un oggetto in resina o mastice  ricoperto da 3 a 5 grammi argento 925 (marchio 3 ÷ 5)


Qui sotto vengono riportate in estratto le norme che disciplinano la materia.


(Articolo 39 del Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 251)


a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, è consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densità del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm 3 e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g" per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui alla successiva lettera c per i rivestimenti in argento;


b) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticità di uso sono rinforzati ed appesantiti, è ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il termine "riempito", nonchè il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera "g" della piastra stessa;


c) nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine "riempito" o facoltativamente l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g". Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anzichè col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera "R" (riempito) da una delle seguenti notazioni: due cifre, separate dal simbolo "÷" seguite dalla lettera "g", nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.

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